I vizi della volontà sono elementi pertubatori della volontà. La loro azione tende a formare una volontà diversa rispetto a quella che si sarebbe manifestata senza il loro agire. Ricordiamo che la volontà è un elemento essenziale del contratto: se manca, questo è considerato nullo.
Si tratta di un grave effetto, in quanto la nullità è insanabile, perpetua e diversa. Il discorso cambia in caso di un contratto affetto da vizi della volontà. Essendo presente una volontà, anche se viziata, la conseguenza è minore: l’annullabilità del contratto. L’annullabilità è sanabile, non perpetua e relativa. I vizi della volontà sono: errore, dolo, violenza.
Errore. E’ una falsa conoscenza della verità. Il contratto viziato da errore, può essere annullabile. La condizione affinché ciò avvenga è che l’errore sia essenziale e che sia riconoscibile dall’altro contraente. L’errore è essenziale se riguarda un elemento importante del contratto:
Non è ritenuto essenziale, l’errore che ricade sui motivi. Tuttavia, in alcuni casi, regolati dalla legge, può essere considerato determinante (donazione, testamento)
L’errore è riconoscibile quando, relativamente al contenuto, alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto riconoscerlo. Nel caso di errore sulla stessa circostanza da parte di entrambi i contraenti, è sufficiente considerare il solo requisito della essenzialità. Dopo aver chiarito le caratteristiche dell’errore, vediamone i tipi: errore vizio e errore ostativo.
Dolo. Con questo termine si indica uno specifico comportamento, volto a ingannare e raggirare un soggetto al punto di indurlo all’errore. Un comportamento doloso può provenire sia dall’altra parte contraente sia da un terzo. Nel caso di provenienza da una parte, il contratto sarà annullabile. Se proviene da un terzo, si verificherà l’annullabilità solo sei i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Nel comportamento doloso, non è necessario dimostrare che l’errore sia di natura essenziale e riconoscibile. Basterà soltanto constatare che gli inganni e i raggiri abbiano provocato l’errore. Il codice civile ha individuato due tipi di dolo:
Violenza. Si verifica quando un soggetto compie un atto di volontà andando contro la propria. In altri termini, consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole al fine di ottenere una dichiarazione negoziale dal minacciato. Può sembrare strano che un comportamento violento abbia come conseguenza l’annullabilità del contratto e non la sua nullità. E’ logico pensare che il minacciato non abbia alcuna intenzione di portare a conclusione il negozio. In realtà, egli sceglie il male minore, in quanto lo svantaggio che subirebbe dall’attuazione della minaccia sarebbe superiore a quello provocato dalla chiusura del contratto. L’annullabilità, in luogo della nullità, è quindi spiegata dall’esistenza di una volontà, seppure viziata. Se, invece la violenza si manifesta in forma fisica, costringendo con la forza la vittima a concludere il negozio, questo è da considerare nullo. In questo caso, piuttosto estremo, manca del tutto la volontà. Riassumendo:
Non tutti i tipi di violenza causano quindi l’invalidità del contratto. Il codice civile ha distinto le caratteristiche dell’azione violenta in due tipologie: il male ingiusto e il male notevole.
Il timore reverenziale, che alcune persone incutono ad altre a causa della posizione sociale, di potere o della personalità, non può essere causa di annullabilità di un contratto. Tuttavia, quando tale timore è sfruttato consapevolmente, attraverso un’attività intimidatoria per la conclusione di un contratto, questo sarà annullabile in quanto equiparabile a una forma di violenza morale.