Argomenti trattati
L’usucapione in Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile. Il termine deriva dal latino usucapio e si intende un modo di far diventare propria un determinato bene. Questo come? Attraverso il “coltivare” o frequentare quel “luogo” per un determinato periodo di tempo.
La legge italiana prevede che se qualcuno si impossessa di un bene mobile o immobile, anche se non di sua proprietà, ma che ogni giorno continua a “nutrire” con costanza per minimo vent’anni, quest’ultimo ha il diritto di diventare suo. La verifica effettiva che questo bene spetti all’interessato è appurato dal giudice che deve accertarsi riguardo alla proprietà. In tal caso può decretare il passaggio di proprietà. Il codice civile prevede comunque che il modo in cui ci sia stata l’acquisizione del bene sia stata effettuata in maniera pacifica e non con violenza o in modo clandestino. In questo caso non vengono conteggiati gli anni in cui c’è stata un imposizione violenta, e quindi il calcolo del tempo utile per poter essere legittimo l’usucapione viene calcolato solamente quando cessa la clandestinità o l’aggressività.
L’usucapione è il modo per diventare possessori di una proprietà senza contratti o altre clausole con il proprietario. A volte accade che un uomo per anni sia possessore di un bene ma non proprietario, oppure viceversa, che una persona sia proprietaria di un bene ma non possessore. Se questa situazione persevera per più di 10/20 anni il proprietario perde valore in relazione a quel bene, dal momento che non gli sta prestando “le attenzioni” dovute perché sia considerato di suo possesso. Viceversa se qualcun altro si avvale di quel bene, frequentemente e per tanti anni, il possessore diventa di conseguenza proprietario per possesso continuato nel tempo. Per interrompere il possesso ad usucapionem, il proprietario deve ricorrere al tribunale contro il possessore per recuperare l’appartenenza della cosa e il possessore deve riconoscere l’effettiva proprietà dell’altro, ma senza nessuna intimazione da parte del proprietario. Se l’usucapiente ha posseduto il bene come se fosse libero e privo di diritti altrui, ha tutte le ragioni per acquisire la proprietà e i diritti su di essa. Se invece la cosa è stata posseduta in modo illecito o violento violando il diritto altrui, viene meno l’usucapione. Lo scopo dell’usucapione è quello di eliminare l’incertezza sui beni di proprietà dal momento che se qualcuno è proprietario di un bene è giusto che lo “sfrutti” e che ne tragga vantaggio, non che lo abbandoni a sé stesso senza preoccuparsi minimamente di una cosa che gli appartiene. Se le cose stanno effettivamente così, è giusto dare a qualcun altro la possibilità di prendersene cura. Nel momento in cui bisogna formalizzare l’usucapione, è bene ricorrere al giudice. È necessario avere prove e constatare effettivamente il possesso e il decorso del tempo in modo da avere una testimonianza concreta del fatto. Bisogna ricorrere ai testimoni per avere prove generali, anche perché in questi casi è molto facile creare una propria fuorviante versione dei fatti. I testimoni possono aiutare a maturare una versione più veritiera della vicenda. La sentenza del giudice comunque è necessaria dal momento che l’usucapione è una situazione particolare che si crea e, quindi, non c’è alcun atto o contratto da andare a registrare nei pubblici registri immobiliari e formalizzare il passaggio di proprietà. Pertanto, nei registri pubblici si andrà a trascrivere proprio la sentenza.
Si può diventare proprietari di un bene anche se si è a conoscenza che il bene è di proprietà di un altro soggetto. Bisogna però essersi comportati come veri proprietari, cioè facendo tutto alla luce del sole senza vergogna o di nascosto. Un senzatetto che ad esempio ogni sera occupa una proprietà senza farsi vedere da nessuno e di nascosto, non potrà “usufruire” dell’usucapione. Inoltre è necessario aver posseduto quel bene, e quindi averne usufruito in qualche maniera. Per godere dell’usucapione bisogna essere stati possessori per 20 anni dei beni immobili nel caso in cui il possesso sia stato acquistato in malafede, cioè anche se si sapeva che quel bene aveva un proprietario; 20 anni di possesso per i beni mobili; 10 anni per i beni immobili acquistati in buona fede in relazione a un titolo idoneo a trasferire la proprietà, e che sia stato opportunamente registrato; 10 anni dalla data della trascrizione per i beni mobili acquistati anche senza titolo idoneo ma posseduti in buona fede; 10 anni per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in relazione di un titolo idoneo e che sia stato espressamente trascritto. Per finire, è possibile che il possesso si trasformi in proprietà, se il bene è stato “mantenuto” per 3 anni dalla trascrizione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario. Dall’altro lato, comunque, il proprietario del bene per permettere all’altro di godere dell’usucapione, deve essersi disinteressato completamente della “sua cosa”, altrimenti l’usucapione non è valido.