Società di persone: cos’è
Le società di persone, a differenza di quelle di capitali, non hanno una personalità giuridica. Per lo Stato non sono, quindi, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. La responsabilità per eventuali inadempienze finisce quindi per trasferirsi sui soci.
In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci, in quanto questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale. Come vedremo, questo assioma prevede un’eccezione per i soli soci accomandanti delle S.a.s.. La ragione sociale di una società di persona è costituita dai seguenti elementi:
- eventuale nome della società
- il nome di uno o più soci
- l’indicazione del rapporto sociale (S.n.c, S.a.s., S.s.)
Elenchiamo le principali caratterizzazioni che definiscono una società di persone.
- Qualità personali dei singoli soci. La competenza, abilità, conoscenza tecnica di ogni socio sono più importanti dei beni conferiti alla società. Il lavoro è il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale.
- Il numero dei soci è ristretto. Di conseguenza, il capitale conferito alla società è, di norma, non molto elevato.
- Responsabilità dei soci (illimitata e solidale). Tutti i soci sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali e rispondono anche della parte non pagata dagli altri soci.
- Amministrazione. Può spettare solo ai soci o a parte di essi.
Quando conviene
Costituire una società di persone può essere conveniente nel caso di imprese dalle dimensioni ridotte. Questo tipo di società non comporta un carico eccessivo di costi d’avvio. Infatti, una società di persone si costituisce per atto pubblico in presenza di un notaio, senza la richiesta di un capitale minimo per l’avvio dell’attività. Di norma, anche i costi di gestione sono piuttosto contenuti. Il bilancio delle società di persone, in forma di rendiconto annuale, non deve essere reso pubblico come quello delle società di capitali. Gli adempimenti necessari per avviare una società di persone sono:
- Predisposizione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo presso un notaio.
- Iscrizione, entro 30 giorni dalla costituzione, presso il Registro delle Imprese.
- Richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA e Codice FIscale, da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
- Iscrizione all’Albo Artigiani (solo le imprese artigiane), entro 30 giorni dall’inizio effettivo delle attività.
- Iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC): gli esercizi commerciali oltre al Registro delle Imprese devono essere iscritti anche presso il REC. Per alcune attività può essere richiesto il superamento di un esame
- Autorizzazione igienico-sanitaria, per le attività legate alla ristorazione, settore alberghiero e altri. La richiesta va fatta al Sindaco del comune competente e viene concessa soltanto dopo la verifica ispettiva dei requisiti richiesti.
- Denuncia Inizio Attività, entro 30 giorni dalla data di emissione della prima fattura di vendita. La comunicazione deve pervenire presso il Registro delle Imprese. La richiesta deve essere effettuata anche presso il Comune competente
- Autorizzazione osservanza delle norme anti-inquinamento: occorre produrre una certificazione dove si attesti l’osservanza e il rispetto delle disposizioni relative. La richiesta va effettuata presso l’ASL locale.
- Iscrizione all’INPS, nella posizione della gestione specifica
- Iscrizione all’INAIL, che deve essere fatta almeno 5 giorni prima dell’inizio attività.
Tipologie
Società semplice (S.s). Rispetto alle altre società di persone con la Società semplice non si può esercitare attività di impresa commerciale. Questo tipo di configurazione prevede che i poteri di amministrazione e rappresentanza spettino di norma a tutti i soci “disgiuntamente” (cioè senza bisogno degli altri soci), salvo diverse disposizione nel contratto sociale. I campi tipici di applicazione della società semplice:
- attività agricola
- attività professionali in forma associata
- gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari (quest’ultima può riferirsi in genere alla riscossione di affitti)
Società in nome collettivo (S.n.c.). Può esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d’impresa commerciale. Nell’atto costitutivo deve essere indicata la durata della società. Questo perché lo scadere del termine costituisce il momento in cui il socio che non vuole proseguire il rapporto può chiedere lo scioglimento, anche se gli altri non sono d’accordo. Ogni socio conferisce una propria quota di capitale. Queste quote, tra un socio e un altro, possono essere differenti. Ciò si riflette proporzionalmente nella ripartizione degli utili e delle perdite. Nelle S.n.c. è consigliabile che i soci siano competenti nell’attività economica dell’impresa, che conoscano cioè il mestiere. E’ importante che abbiano un rapporto di confidenza e fiducia reciproca: in questo tipo di società, tutti i soci partecipano di solito in prima persona all’attività
Società in accomandita semplice (S.a.s). La sua disciplina è piuttosto simile a quella della S.n.c., con un’unica differenza, molto importante. All’interno di questa società i soci sono distinti in:
- accomandanti, soci non operativi. Di solito dispongono di mezzi finanziari e limitano la loro responsabilità alla quota conferita. Delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli accomandatari, una figura che combacia con i soci della S.n.c.; nelle società di persone, gli accomandanti sono quindi gli unici soci che non sono responsabili illimitatamente e solidalmente. Il termine “accomandare” significa affidare, dare in gestione.
- accomandatari: soci operativi. Dispongono delle competenze tecniche per lo svolgimento dell’attività. Oltre al capitale apportano anche il loro lavoro, assumendo responsabilità illimitata e solidale. Hanno potere di amministrazione e rappresentanza.