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La ritenuta d’acconto è una trattenuta del 20% che il datore di lavoro trattiene dal compenso di un lavoratore che opera come professionista o come collaboratore. Questa imposta viene detratta dall’importo da pagare al professionista o collaboratore ma non rimane al datore di lavoro: ogni mese infatti la cifra che viene trattenuta viene versata allo stato come acconto sulle tasse che il lavoratore dovrà pagare l’anno successivo.
La ritenuta d’acconto è quindi come un’anticipazione sulle imposte che bisogna pagare. Si tratta di un acconto e questo significa che il contribuente deve poi calcolare nella propria dichiarazione dei redditi la tassa completa dovuta e sottrarre da questa l’ammontare delle ritenute subite. Sia gli artisti che i professionisti sono soggetti alla ritenuta delle contribuzioni per prestazioni di lavoro autonomo. Per le contribuzioni si intendono i redditi derivanti dalla cessione dei diritti di autore da parte dello stesso autore, le prestazioni rese a terzi o nell’interesse dei terzi, i diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone che non siano imprenditori o professionisti che le hanno acquistate, gli utili che spettano ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in forma societaria commerciale e a responsabilità limitata. Inoltre per contribuzioni ci si riferisce a prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi, sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Ad ogni categoria di reddito corrisponde un’aliquota pari alla ritenuta d’acconto che si deve applicare. Ad esempio nel caso di compensi per prestazioni professionali la ritenuta è pari al 20% dell’intero compenso. Nel caso, invece, di compensi per redditi che derivano dall’utilizzazione dei marchi, brevetti, opere dell’ingegno la ritenuta è del 20% del 75% del reddito. Nel caso di prestazioni per rapporti di agenzia si estrapola il 23% del 50% del reddito (se il prestatore non ha dipendenti).
Nella parte di normativa fiscale si parla di sostituto di imposta e di sostituito. Il sostituito è chi effettua la prestazione di lavoro autonomo. Il sostituto di imposta è chi “si sostituisce” al Fisco per pagare il mio personale acconto. La ritenuta d’acconto deve essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura mediante utilizzo del modello F24. I codici più utilizzati con l’indicazione del codice tributo previsto per il tipo di reddito corrisposto sono il 1038 per le ritenute su provvigioni per i vari rapporti di commissione e di agenzia e il 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo e il guadagno per l’esercizio di arti e professioni. Tutti i versamenti per le ritenute d’acconto, infine, devono essere compendiati nel modello dichiarativo che è identificato con 770. Oltre che essere dichiarati in questo modello devono essere riepilogati nelle Certificazioni Uniche dei compensi con ritenuta d’acconto. I redditi degli autonomi che hanno una ritenuta di acconto sono previsti dall’art. 25. L’art.25 specifica che sono soggetti a ritenuta: “i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. La ritenuta d’acconto per i redditi sopra definiti è sempre dovuta tranne per chi aderisce al regime forfetario come introdotto dagli art. 54-89 della Legge di stabilità, e per i compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi. Il sostituto di imposta dopo aver effettuato il versamento delle ritenute, non deve mancare a ulteriori obblighi e deve rispettare fedelmente le date di scadenza. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati impostati i redditi, il sostituto deve consegnare la Certificazione Unica che ha il compito di attestare i vari operati indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente pagate. Entro il 7 marzo deve trasmetterle in modo telematico all‘Agenzia delle Entrate. Infine, entro il 31 luglio deve consegnare al sostituito il modello 770 con il riepilogo di tutte le operazioni, delle ritenute operate e di tutti i versamenti. Il sostituito lavoratore autonomo/o intermediario che ha subito le ritenute può portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi dall’imposta netta dovuta.
La ritenuta d’acconto corrisponde al 20% dell’importo lordo. Questo vale sia peri redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti sia per i soggetti non residenti assimilati, ma che sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Per fare un esempio del calcolo della ritenuta d’acconto: su 300€ bisogna calcolare il 22% per poi trovare l’IVA. Il risultato lo devo sommare ai 300€. In seguito bisogna fare il 20% su 300. Il risultato finale va sottratto al capitale del 22%. Ricorda che se il totale supera i 77,47€ bisogna necessariamente apporre una marca da bollo da 1,81€. Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti che non sono residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, viene applica una ritenuta a titolo di imposta in una misura del 30% dell’ammontare corrisposto. L’aliquota del 30% a titolo d’imposta viene applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l’utilizzazione economica di invenzioni industriale, brevetti, opere dell’ingegno e simili.