Prestito su pegno: cos’è e dove richiederlo

Il prestito su pegno è un finanziamento concesso da una banca tramite la consegna di oggetti preziosi. Una chance per chi ha difficoltà ad accedere alle consuete forme di credito.

Prestito su pegno: cos’è

Il prestito su pegno è un finanziamento concesso da un istituto creditizio tramite la consegna di oggetti di valore. Può essere una buona chance per chi ha difficoltà ad accedere alle forme tradizionali di credito. Se il bene presentato ha le giuste caratteristiche per essere valutato per un prestito non c’è bisogno di altro. Neanche delle garanzie richieste di norma nei prestiti cambializzati. Il prestito su pegno non prevede infatti nessuna documentazione specifica e non si basa su indagini reddituali e patrimoniali.

Ecco perché questa forma di linea di credito è molto utilizzata da protestati, cattivi pagatori e chi non possiede busta paga.

Come funziona

Quali sono gli oggetti che possono essere presentati per ottenere un prestito su pegno? Non è possibile stilare un elenco preciso. Ci limitiamo a fornire soltanto qualche esempio, citando beni che possano rendere chiara l’idea di cosa occorra realmente. Diamanti, oggetti e gioielli in oro e in argento, orologi, opere d’arte, l’importante è che tutto sia facilmente valutabile e rivendibile.

Uno dei vantaggi di questa forma di finanziamento alternativa è la rapidità dei tempi di erogazione. Di norma, soltanto qualche giorno, il tempo necessario per portare a termire il servizio e l’expertise di valutazione.

All’esito positivo della valutazione, l’istituto di credito può quindi disporre la concessione del prestito, erogando, a tempo di record, la somma corrispondente. Nel frattempo, il bene oggetto di pegno, è custodito al sicuro dalla banca, con l’obbligo di applicare tutte le cautele necessarie per evitare la sottrazione, lo smarrimento ed anche eventuali danni o alterazioni dello stesso. Alla scadenza del prestito su pegno il debitore può riscattare il bene. Ovviamente, deve avere a disposizione la somma necessaria. Questo importo corrisponde al denaro ricevuto per il finanziamento con l’aggiunta degli interessi dovuti. E’ possibile anche riscattare il bene anticipatamente. Bisogna però pagare una penale, conteggiata in misura percentuale su tutto l’importo del finanziamento.

Un’altra possibilità che può essere presa in esame, alla scadenza del prestito su pegno, è il suo rinnovo. In questo caso, il prestito viene prolungato per un ulteriore periodo di tempo (in genere, 6 mesi) con il pagamento di un costo di rinnovo, corrispondente agli interessi maturati. Il riscatto del bene oggetto di pegno, viene così posticipato alla fine del prestito rinnovato. In caso di mancato riscatto o rinnovo, trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza del finanziamento, l’istituto potrà vendere i beni in asta pubblica. Se tale vendita determinerà un incasso maggiore del debito del cliente, il surplus resterà a sua disposizione per una durata di 5 anni.

Pegno su beni mobili

La durata del prestito su pegno dipende dalle scelte di ogni singolo esercizio creditizio. Generalmente, oscilla da un minimo di tre mesi al massimo di un anno. Le cifre erogate non sono mai altissime. Questo perché, generalmente, i beni che vengono impegnati non sono mai molto preziosi. Secondo stime recenti, l’importo medio dei prestiti su pegno in Italia è intorno ai 700 euro. Il volume di richiesta di finanziamenti si aggira sulle 30mila unità al mese. Per avere questa forma di finanziamento, occorre rivolgersi a istituti e operatori autorizzati, controllando sul sito di Banca d’Italia la lista degli abilitati.

Pegno su crediti

Un caso molto diverso è quello del pegno su crediti. E’ regolato dall’art. 2800 del codice civile. Leggiamolo insieme. Il pegno può essere costituito su un credito. La prelazione ha luogo soltanto se il pegno risulta da un atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa. In pratica, con questo articolo, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di costituire il pegno su crediti. Il concedente del credito non può più esigerlo, in quanto vincolato a favore del creditore pignoratizio. Il creditore pignoratizio deve riscuoterlo alla scadenza. Se richiesto dal debitore, eseguire il deposito del credito dove stabilito in intesa tra le parti o stabilito dall’autorità giudiziaria.

Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere dal denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni. Può, inoltre, restituire il residuo al debitore costituente. Se si tratta di cose diverse dal denaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione. Il debitore del credito può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al proprio creditore iniziale. Per la costituzione del vincolo pignoratizio, è sufficiente la certificazione documentale del vincolo sul titolo stesso. Il pegno di diritti diversi dai crediti (per esempio quote societarie) avviene nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi.

Scritto da Alessandro Buccini

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