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Elementi essenziali del contratto: quali sono

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Contratto: definizione

Un contratto. per essere considerato tale, deve contenere degli elementi essenziali. La mancanza di uno o più di questi requisiti genera la sua nullità. Prima di affrontare nello specifico ognuno di questi elementi essenziali, vediamo, in generale, che cos’è un contratto.

In sintesi, potrebbe essere definito come un regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. Il contratto è, infatti, l’accordo tra due o più parti per costituire, regolamentare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Costituire un contratto vuol dire introdurre un nuovo rapporto tra due parti. Regolare significa modificare un rapporto già esistente. Estinguere, porre fine al rapporto. Il contratto è un atto giuridico che consiste in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. E’, dunque, un negozio giuridico. Si distingue dagli altri negozi giuridici per via del carattere di patrimonialità.

Elementi essenziali

Per la valida formazione del contratto la legge richiede la presenza dei seguenti elementi essenziali: accordo tra le parti, causa, oggetto, forma.

  • Accordo tra le parti (consenso). E’ l’incontro delle volontà delle parti che decidono autonomamente il contenuto dell’accordo (autonomia patrimoniale). La manifestazione dell’accordo tra le parti è composta dalla proposta e dall’accettazione. L’accordo può essere manifestato in modo espresso o tacito.
  • Causa. E’ la funzione economica e sociale del contratto (l’obiettivo). Deve essere lecita. Va distinta dal motivo che non ha rilevanza nel diritto. La causa è prevista nei contratti tipici, mentre in quelli atipici non è predeterninata.
  • Oggetto. E’ il contenuto del contratto e deve avere lecito, possibile, determinato. Lecito perché non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Possibile perché deve trattarsi di qualcosa che esiste o che può venire ad esistenza. Determinato o determinabile, in relazione alla determinazione del valore quantitativo e qualitativo.
  • Forma. E’ il modo in cui si manifesta la volontà, come viene stipulato il contratto. Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi viene richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido. Occorre quindi distinguere tra contratti non formali, quando la legge non prevede nessuna forma specifica, e contratti formali, quando la legge richiede una forma determinata.

E’ bene non confondere gli elementi essenziali con quelli accidentali, che hanno la funzione di rispondere a determinate esigenze. La mancanza di elementi accidentali non è determinante ai fini della nullità di un contratto. Gli elementi accidentali più comuni sono: la condizione, il termine, il modo o l’onere.

  • Condizione. E’ una clausola da rispettare per la risoluzione di un possibile avvenimento futuro. Deve essere lecita e possibile e può essere sospensiva (l’efficacia del contratto dipende dal verificarsi dell’evento) o risolutiva (quando l’evento provoca l’annullamento del contratto). Queste ultime due caratteristiche si dividono a loro volta in casuali, potestative e meramente potestative.
  • Termine. E’ il momento futuro e certo dal quale (iniziale) o fino al quale (finale) si producono gli effetti del contratto.
  • Modo. E’ un elemento che condiziona il contratto, obbligando un soggetto all’esecuzione di un attività determinata per beneficiare degli effetti del contratto (es.: ti donerò la mia villa se avrai cura del giardino)

Rientrano fra gli elementi accidentali anche le clausole vessatorie che le parti decidono di apporre sul contratto per precisarne o modificarne il contenuto. Esempi di questo tipo di clausole sono quella penale, la caparra confirmatoria, la caparra penitenziale.

  • Clausola penale. E’ la clausola con cui si stabilisce ex ante quanto dovrà essere pagato, a titolo penale, se il debitore dovesse rendersi inadempiente. Tale clausola contiene, quindi, una liquidazione anticipata del danno.
  • Caparra confirmatoria. Consiste nella prassi di consegnare all’altra parte, al momento della conclusione del contratto, una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, a titolo di acconto sul prezzo dovuto.
  • Caparra penitenziale. Chi recede dall’accordo perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.

Non tutti i contratti conclusi possono essere considerati perfetti. Si potrà usare questa definizione quando un contratto avrà ultimato il suo processo di formazione provvisto di tutti gli elementi essenziali e non presentando nessun vizio. Il contratto può essere quindi efficace o inefficace. E’ efficace quando produce i suoi effetti. E’ inefficace quando non li produce per la presenza di inadempimenti. Alcuni contratti possono quindi presentare al momento della conclusione vizi e difetti che impediscono in tutto o in parte la produzione dei suoi effetti. Le cause che comportano l’invalidità di un contratto sono: la nullità, l’annullabilità, la rescissione.

  • Nullità. E’ la forma più grave e si verifica quando il contratto è privo di un elemento essenziale o è illecito. La nullità è insanabile, perpetua e assoluta.
  • Annullabilità. Si verifica quando il contratto è concluso da un incapace d’agire (interdetto, minorenne, etc.) o è affetto da vizi di valore. L’annullabilità è sanabile, non perpetua e relativa.
  • Rescissione. Nei contratti a prestazioni corrispettive l’ordinamento giuridico prevede che siano equivalenti. In caso un soggetto sfrutti il momento di bisogno o pericolo dell’altro, il contratto può essere rescisso dalla legge.

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