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Associazione no profit: cos’è
L’associazione no profit è una struttura senza scopo di lucro che può operare in diversi settori. Questi sono:
- Attività socialmente utili
- Cultura
- Studio, indagine, ricerca
- Assistenza
- Ambiente
- Medico-sanitario
Il raggio di azione di un’associazione no profit è all’interno del Terzo Settore, al quale appartengono tutte le società e le organizzazioni che si dispongono tra lo Stato e il mercato. Caratteristica principale dell’associazione no profit è la mancanza di finalità di lucro.
Ciò non vuol dire che non possa generare un attivo sul piano economico. L’importante è che non si traduca in profitto per i propri membri ma che sia invece destinato a finanziare attività utili sul piano sociale.
Definizione
Un’associazione no profit è un insieme di persone che si riunisce per uno scopo comune. Il suo obiettivo è quello di soddisfare bisogni dei propri membri, purché non siano di natura economica. Non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili prodotti negli scopi organizzativi.
Si caratterizza per:
- essere un organismo formale e istituzionalizzato
- non avere fini di lucro
- essere indipendente, basando la sua gestione su regole proprie
Un’associazione no profit si conforma inoltre come attività di pubblica utilità nella misura ritenuta sufficiente dai propri membri. Si distinguono varie tipologie di associazione no profit, ognuna strutturata in diverse forme giuridiche. Esse sono:
- Comitati
- Cooperative sociali
- Fondazioni
- ONG (Organizzazioni Non Governative)
- ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
- Organizzazioni di volontariato
Tipologie
Comitati. Sono enti che perseguono uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità. Il comitato è regolato da un contratto, l’atto costitutivo, in cui i componenti, detti promotori, devono specificarne lo scopo. I casi più comuni di comitati sono per raccolta fondi per opere di soccorso, beneficienza o attività culturali.
Cooperative sociali. Si tratta di organismi che vengono costituiti con lo scopo di promuovere e favorire l’integrazione sociale e lavorativa di categorie svantaggiate. Queste cooperative, rivolte dunque a ex carcerati, disabili, ex tossicodipendenti, etc., hanno come principali campi di azione:
- gestione servizi socio sanitari ed educativi (integrazione sociale)
- attività agricole, industriali, commerciali, di servizi (inserimento sociale)
Fondazioni. Sono organizzazioni dotate di un proprio patrimonio, con il quale possono svolgere le loro attività, in regime no profit. Le fondazioni, comprese quelle bancarie operano in settori di pubblica utilità, individuati dalla legge:
- ricerca scientifica
- istruzione
- arte
- conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
- assistenza alle categorie deboli
ONG. L’acronimo ONG significa Organizzazione Non Governativa. Le ONG sono organizzazioni private che operano nel campo della solidarietà internazionale. Necessitano, da parte delle autorità ministeriali, della concessione del riconoscimento di idoneità. Sono classificabili in cinque tipologie.
- Volontariato classico
- Cooperazione a breve-medio o in situazione d’emergenza
- Azioni umanitarie a favore di popolazioni civili
- Sostegno tecnico-economico per Paesi in via di sviluppo
- Informazione ed educazione sui temi dello sviluppo, cooperazione internazionale, etc.
ONLUS. L’acronimo ONLUS vuol dire Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Sono una categoria di enti beneficiari di un regime tributario di favore, in ragione del loro scopo non lucrativo. Le agevolazioni sono in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e altre imposte dirette, nonché ulteriori specifici tributi. Possono diventare ONLUS, associazioni, fondazioni, comitati, cooperative, altri enti di carattere privato. Non possono diventare ONLUS gli enti pubblici, società diverse dalle cooperative, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, sindacati, associazioni di categoria.
Organizzazioni di Volontariato. In questa area rientrano le varie organizzazioni di volontariato impegnate in attività no profit di solidarietà, che si avvalgono in prevalenza del lavoro di volontari che prestano la loro opera a titolo gratuito. Queste organizzazioni devono essere dotate di specifiche caratteristiche. Solo con questi requisiti possono stipulare convenzioni con gli Enti Locali e iscriversi ai Registri delle organizzazioni volontarie istituiti dalle regioni e dalle province autonome. La legge quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991 elenca tutte queste necessarie disposizioni (art. 3).
Le organizzazioni di volontariato devono avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Possono avere la forma giuridica che ritengono più adeguata per il raggiungimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo utilitaristico. Negli atti costitutivi devono prevedere l’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi , i loro obblighi e diritti. Hanno inoltre l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare beni, contributi, lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso. Entro certi limiti, possono avere la facoltà di assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni autonomo nei limiti previsti. Le loro attività devono svolgersi mediante strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.